Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 21 dicembre 2017 recante “Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose”.

Il nuovo decreto disciplina le modalità di approvazione da parte degli organismi e delle autorità competenti dell’omologazione e dell’autorizzazione di imballaggi e contenitori intermedi, cisterne mobili e contenitori per gas, apparecchiature a pressione.

In particolare con l’art. 2 fornisce indicazioni per imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi; il riferimento è a quanto indicato dai punti 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG. Gli organismi di riferimento nell’iter di approvvazione sono quelli autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell’art. 30 del DPR 6 giugno 2005 n. 134, Mit – Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale con Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 35/2010.

L’art. 3 è relativo a cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli; per questi il riferimento è quanto quanto indicato dal capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG. Gli organismi coinvolti sono quelli che rientrano nella International Association of Classification Societies (IACS), e autorizzati Comando generale ai sensi dell’art. 10, comma 4, DPR 6 giugno 2005 n. 134, il Dipartimento, gli uffici del Mit e la Commissione sopra citati.

L’art. 4 riguarda il rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti prima citati; sono pertinenza delle autorità competenti, ovvero il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per la normativa prevista dal Codice IMDG.

L’articolo 5 dà istruzioni per apparecchiature a pressione con e senza marcatura UN e che rientrano nel capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. Gli organismi sono quelli notificati ai sensi del D.Lgs. 78/2012 e la Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 35/2010.

L’articolo 6 riporta infine le disposizioni per l’approvazione di organismi ed esperti per le attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE.

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