Pubblicato il testo del Regolamento TARI del Comune di Verona aggiornato:
• approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 24 settembre 2020
• modificato con deliberazione consiliare n.33 del 30 giugno 2021
• modificato con deliberazione consiliare. n. 6 del 19.01.2023
• modificato con deliberazione consiliare. n. 17 del 22 febbraio 2024

Si evidenziano in particolare i seguenti articoli:

ART. 4 – LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI
1. Non sono soggette all’applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
Utenze domestiche:
– Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
– Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche,vano ascensori ecc.);
– Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
– Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione i locali dovranno essere liberi da persone e non occupati.
– Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione ( balconi, terrazze ecc.);
– Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l’uso esclusivo;
– Le aree adibite a verde.
Utenze non domestiche:
– Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
– Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
– i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione; – Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
– Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
– Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
– Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
– i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
– le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
– le aree scoperte adibite a verde;
– le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
– per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
– Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. A

ART. 6 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.Sono rifiuti 5 speciali i rifiuti della produzione , dell’agricoltura, della silvicultura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione , sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie, su cui si svolge l’attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella : Categoria di attività DPR 158/99 % di abbattimento cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo) 50% Altre attività 30%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, entro il termine previsto dall’art. 29 del presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l’interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.

4. Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

5. Al fine dell’applicazione del comma 4 del presente articolo, l’azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo. Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa a mezzo un sopralluogo previa autorizzazione.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con il soggetto gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall’art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

ART. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell’80%. Il limite dell’80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue: R= Qdich K(S ,ap)×S ×100 intendendo per Qdich la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente Kd di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell’utente. La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio ferma la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente come previsto dall’art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di 16 assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni : a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali : denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente; b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, affettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 30 aprile comporta la perdita del diritto alla riduzione. In sede di prima applicazione per l’anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.

4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall’art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l’impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l’accettazione a consentire l’accesso presso l’attività, da parte degli incaricati del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l’attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta l’istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull’effettiva e corretta pratica da parte dell’utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell’insussistenza delle condizioni richieste, il soggetto gestore del servizio rifiuti comunica tale insussitenza al soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti che recupererà la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorandola della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente “Kd” secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto. 6bis. Alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente “Kd” secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

7. E’ prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

8. E’ prevista una riduzione dell’80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all’art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

9. E’ prevista una riduzione dell’80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell’area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell’80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

11. Ai sensi dell’art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell’80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche he si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.

12. L’area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.

14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall’art. 16 del presente Regolamento).

15. La tariffa è ridotta del 50% per le “Botteghe Storiche” ubicate nel Comune Verona, a norma dell’art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.

16. La superficie,occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

ART. 21BIS Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2.Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge 118/22. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell’utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all’art. 29 del presente Regolamento.
3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
4. Solo per l’anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.
5. Alla dichiarazione di esercizio dell’opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione: a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente; b) copia del contratto con l’operatore privato del periodo minimo di due anni ; 19 c) attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.
6. A norma dell’art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio e fermo restando la possibilità di integrare la documentazione entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell’attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare , a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni : a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali : denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente; b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza,indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti(denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l’esito della verifica all’utente.

7. Qualora l’utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 4, per l’anno 2021, e entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.

8. Nonostante l’esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l’utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell’ambiente (TEFA).

9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione dell’attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo ( 30 aprile di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione /documentazione sia incompleta dei dati previsti dalle lettere d) e) e f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale 20 avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI indebitamente esclusa sarà recuperata integralmente.

ART. 22 ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Sono esenti dal pagamento della TARI :
a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
b) le occupazione temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande.

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