Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 settembre 2023 n. 238 il regolamento (UE) 2023/2055 che istituisce la restrizione n. 78 dell’Allegato XVII
del Reg. REACH sulle microplastiche.

Il provvedimento vieta l’utilizzo delle microparticelle di polimeri sintetici nelle microcapsule di fragranze, in determinati prodotti cosmetici, nei detergenti, nelle cere e nei prodotti lucidanti, nei dispositivi medici, nei fertilizzanti, nei biocidi e nei prodotti fitosanitari.

In particolare, il regolamento introduce la definizione di microparticelle di polimeri sintetici come segue: polimeri solidi contenuti in particelle, che costituiscono almeno l’1 %, in peso di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle. Hanno almeno l’1 % in peso delle particelle di cui al punto precedente e soddisfano una delle condizioni seguenti: tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

Non rientrano nella suddetta classificazione alcune tipologie, in particolare i polimeri:

  • la cui polimerizzazione è avvenuta in natura e non chimicamente modificati;
  • degradabili, come dimostrato conformemente all’appendice 15;
  • con solubilità >2 g/L, come dimostrato conformemente all’appendice 16;
  • che non contengono atomi di carbonio.

Il nuovo provvedimento prevede il divieto generale di immettere sul mercato sostanze o miscele che contengono microparticelle di polimeri sintetici in concentrazione pari o superiore al 0,01% in peso.

Sono esclusi dall’applicazione di tale divieto alcune categorie di prodotti, quali ad esempio: microparticelle di polimeri sintetici destinate ad essere utilizzate presso siti industriali; medicinali e medicinali veterinari; prodotti fertilizzanti rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009; gli additivi alimentari; i dispositivi medico-diagnostici in vitro; gli alimenti e i mangimi; ecc.

Il regolamento, in vigore dal 17 ottobre c.a., stabilisce termini diversi in riferimento ad alcuni usi e settori, quali ad esempio:

  • 17/10/2027 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in “prodotti da sciacquare” così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetici);
  • 17/10/2028 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in detergenti così come definiti dal Regolamento (CE) n. 648/2004, cere, lucidanti ed altri;
  • 17 ottobre 2028 nei fertilizzanti;
  • dal 17/10/2029 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze;
  • 17 ottobre 2029 nei cosmetici leave-on;
  • 17 ottobre 2029 nei dispositivi medici;
  • 17 ottobre 2031 nei biocidi e nei prodotti fitosanitari;
  • 17 ottobre 2035 nei prodotti per labbra/unghie/trucco.

Infine è previsto l’obbligo per i fornitori dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di fornire specifiche informazioni agli utilizzatori professionali o al pubblico, entro i termini ivi previsti.

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