Si ricorda che gli utilizzatori di diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dovranno aver completato con esito positivo una formazione sul loro uso sicuro entro il 24 agosto 2023. Il regolamento 1907/2006 alla voce 74 dell’allegato XVII prevede le seguenti restrizioni all’uso degli diisocianati.

Non vanno utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Non vanno immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione va tenuta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anche on line, e deve contenere una serie di argomenti (vd. voce 74 dell’allegato XVII del regolamento) suddivisi in formazione:
a) generale
b) di livello intermedio
c) avanzata.

La formazione deve essere fatta per i seguenti usi:

  • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad es. appena reagiti, ancora caldi);
  • applicazioni per fonderie;
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

In particolare:
· la formazione di cui alla lettera a) deve essere fatta per tutti gli usi industriali e professionali;
· la formazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione e la stessa deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.