Aggiornata dall’ECHA la Candidate List aggiungendo nove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), a causa delle loro proprietà di pericolo e che vengono utilizzate, per esempio, in ritardanti di fiamma, vernici, inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, plastificanti e nella produzione di cellulosa e carta.
Le nuove voci incluse sono:
# |
Substance name |
EC number |
CAS number |
1 |
1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] |
253-692-3 |
37853-59-1 |
2 |
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol |
201-236-9 |
79-94-7 |
3 |
4,4′-sulphonyldiphenol |
201-250-5 |
80-09-1 |
4 |
Barium diboron tetraoxide |
237-222-4 |
13701-59-2 |
5 |
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof |
– |
– |
6 |
Isobutyl 4-hydroxybenzoate |
224-208-8 |
4247-02-3 |
7 |
Melamine |
203-615-4 |
108-78-1 |
8 |
Perfluoroheptanoic acid and its salts |
– |
– |
9 |
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine |
473-390-7 |
– |
La Candidate List aggiornata è disponibile sul sito di ECHA.
Detto aggiornamento comporta degli obblighi immediati per le aziende che producono o importano articoli contenenti tali sostanze.
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31, comma 1 – REACH);
I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31, comma 3 – REACH);
I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Inoltre, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all’inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se si verificano entrambe le condizioni: la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso e la sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all’anno.
Infine, come noto, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Data Base SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all’ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente in Candidate list del REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.