Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 186 dell’11.07.2019 il regolamento UE 2019/1148 del 20 giugno 2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.

Con tale provvedimento sono stabilite le norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II. Si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze. Il presente regolamento non si applica:
a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Il nuovo regolamento, che si applica dal 1° febbraio 2021, ha lo scopo di garantire norme più rigorose per quanto riguarda l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi in tutta l’UE, per limitarne la messa a disposizione del pubblico e assicurare l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

In particolare, nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni saranno inseriti due nuovi nomi: l’acido solforico (prima soggetto solo a segnalazione), una sostanza fondamentale per la produzione dell’altamente esplosivo perossido di acetone (TATP), e il nitrato di ammonio, una sostanza chimica usata principalmente come fertilizzante, e che può essere anche un componente per ordigni esplosivi. A tal proposito il regolamento modifica l’allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), sopprimendo i paragrafi 2 e 3 della voce 58.

Altra novità introdotta riguarda l’armonizzazione delle norme relative agli acquisti online e offline. Le imprese e i mercati online saranno obbligati a predisporre procedure per individuare le transazioni sospette e segnalarle entro 24 ore.

Le nuove norme limiteranno inoltre l’accesso ai privati di talune sostanze. I privati dovranno infatti possedere una licenza specifica per procurarsi certi precursori soggetti a restrizioni. Le condizioni per la concessione delle licenze diventano anch’esse più rigide, e comporteranno una verifica del casellario giudiziale dell’interessato.

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