Fonte www.inail.it

Il registro degli esposti è un documento che la lo scopo di identificare i lavoratori esposti al rischio derivante dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, biologici ecc. Il d. Lgs 81/08 prevede diversi tipi di registri degli esposti:
• ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243)
• ad amianto (art.260)
• ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art.280)

Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente; inoltre, deve esserne garantito l’accesso al RSPP e al RLS. L’aggiornamento è previsto ogni tre anni dall’ultima valutazione effettuata, ovvero in occasione di modifiche significative del processo produttivo e/o ogni qualvolta l’organo di vigilanza e l’Inail ne facciano richiesta.

La normativa di riferimento per l’istituzione e il mantenimento del registro degli esposti a sostanze cancerogene e mutagene è il DM n.155 del 2007, che ha istituito il registro delle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni e i relativi modelli da utilizzare.

Dal 2017 la trasmissione dei dati può essere effettuata unicamente in via telematica, grazie al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) raggiungibile dal portale INAIL.
Con le circolari n. 43/2017 e n. 22/2018 sono state illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e registro di esposizione ad agenti biologici mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’Asl competente per territorio.

Come su ricordato, il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall’ultima valutazione effettuata. Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all’organo di vigilanza competente per territorio ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8, D. lgs 81/08).

Si ricorda che, iI attuazione del DI n. 183/2016, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat). Gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’utilizzo di Spid, Cns o Cie nell’area dei servizi online.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell’Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

Registro delle esposizioni
Prevenzione Moduli e modelli specifici di sezione.
Accedi ai servizi online Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell’Istituto.
Sorveglianza epidemiologica delle esposizioni ad agenti biologici Il decreto legislativo n. 81/2008 individua nell’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l’aggiornamento dei registri indicanti le esposizione dei soggetti ad agenti biologici, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.
Sistemi di registrazione dell’esposizione a cancerogeni occupazionali Il d.lgs. 81/2008 individua nell’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l’aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.
Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online.
Circolare Inail n. 22 del 15 maggio 2018 “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Implementazione servizio telematico “Registro di esposizione” – Accesso ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato.
Circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017 “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.