Fonte Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 26 aprile 2024, con il quale ha fornito, all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, una risposta al seguente quesito: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La commissione conclude pertanto che le classi nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non possono accogliere un numero di partecipanti superiore 35, anche nel caso di studenti universitari.

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