Con il D.L. 17 del 1 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 34 del 27 aprile 2022, sono state approvate all’art.40 alcune modifiche in materia di sorveglianza radiometrica.
In particolare, è stato modificato l’articolo 72 del D.Lgs.101/2020, di recepimento della Direttiva europea 2013/59/EURATOM, definendo le modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica, mediante la modifica dell’allegato XIX al decreto legislativo.

Si ricorda che l’art. 72 c.1 del D.Lgs 101/2020, modificato, prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per evitare la contaminazione dell’ambiente e garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Tale sorveglianza deve essere attuata da:
• soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;
• soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

L’Allegato XIX del D.Lgs. 101/2020, come sostituito dall’allegato A del suddetto decreto, contiene le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito, i contenuti della formazione per la sorveglianza radiometrica, le indicazioni per il riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono analoghi livelli di protezione.

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