Come noto è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 de 145 luglio 2020, il D.P.C.M. 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto comunica che le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dai seguenti.

1. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
2. Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Quindi con riferimento alle prescrizioni concernenti gli ingressi in Italia e gli spostamenti del personale di aziende italiane in trasferta all’estero,viene ribadito quanto già contenuto nel DPCM 11 giugno 2020 ma si devono considerare anche le ordinanze del Ministero Salute del 30 giugno e del 9 luglio u.s.

Il DPCM 11 giugno 2020 prorogato al 31 luglio dal nuovo DPCM 14 luglio 2020 vieta gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fatta eccezione per gli spostamenti da e per:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Nel caso di ingresso in Italia da paesi diversi da questi (nonché in caso di soggiorno nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia) rimangono applicabili le misure di controllo e prevenzione sanitaria (auto-dichiarazione al vettore con indicazione dei motivi di viaggio, comunicazione di ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente – anche da parte di chi entra in Italia con mezzo proprio – sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario di 14 giorni), così come dispone l’art. 4, commi da 1 a 8 del DPCM dell’11 giugno, ora vigente fino al 31 luglio.

Sono esentati dall’isolamento fiduciario i soggetti che entrano in Italia per soggiorni di breve durata per un periodo non superiore a 120 ore e comunque per motivi di lavoro, di assoluta urgenza o di salute; questi soggetti restano tenuti alla dichiarazione al vettore, se non entrati con mezzo di trasporto privato, e comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente su luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Vengono infine esentate dalle misure prescrittive le figure professionali già comprese nel DPCM del 17 maggio (es. equipaggio e personale viaggiante del settore dei trasporti, personale sanitario, lavoratori transfrontalieri), nonché il “personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore”.

Per quanto riguarda la Regione Veneto si ricorda che per i lavoratori in arrivo da paesi esteri vige l’ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020, valida fino al 31 luglio 2020, che prevede l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi previsti. Per tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dall’estero dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 dell’ordinanza (Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia,Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano), per comprovati motivi di lavoro è obbligatorio sottoporsi a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 . Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. Per maggiori informazioni e per la compilazione, da parte del soggetto, del modulo on-line, si rimanda al sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Ulteriori informazioni possono essere chieste al numero verde dell’AULSS 9: 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).

Si ricorda che l’ordinanza Ministero Salute del 30 giugno 2020 consente senza alcuna limitazione l’ingresso di:
1)cittadini UE /area Schengen/ Regno Unito e Irlanda del Nord/Andorra e Principato di Monaco/San Marino e Vaticano
2) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109/ce ovvero cittadini stranieri in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità oltre ai requisiti previsti dalla Direttiva)
3) cittadini di:
– Algeria
– Canada
– Georgia
– Giappone
– Montenegro
– Marocco
– Nuova Zelanda
– Ruanda
– Serbia
– Repubblica di Corea
– Tailandia
– Tunisia
– Uruguay
Per gli ingressi di cui ai punti 2) e 3) si applica l’obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Alle persone suddette si applicano art. 4, comma 9 e art. 5 (transiti e soggiorni di breve durata) DPCM 11 giugno 2020.
Si ricorda che l’ordinanza Ministero Salute 9 luglio 2020 vieta l’ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei seguenti Paesi:

– Armenia
– Bahrein
– Bangladesh
– Brasile
– Bosnia Erzegovina
– Cile
– Kuwait
– Macedonia del Nord
– Moldova
– Oman
– Panama
– Perù
– Repubblica Dominicana
Alle persone suddette non si applicano art. 4, comma 9 e art. 5 (transiti e soggiorni di breve durata) DPCM 11 giugno 2020. Sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i predetti Paesi considerati a rischio (restando però consentito l’ingresso in Italia dei cittadini degli Stati UE/Schengen, e di loro familiari con residenza anagrafica in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno dei citati Paesi, fermo restando per questi l’obbligo dell’isolamento fiduciario)