Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della L. 4 ottobre 2019, n. 117.”

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto u.s., introduce nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi.

Le nuove disposizioni si applicano in caso di esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei;
  • nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;
  • nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon;
    negli stabilimenti termali.

E’ previsto l’obbligo per l’esercente di completare la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, entro ventiquattro mesi decorrenti:

  • 1) dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;
  • 2) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra; del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;
  • 3) dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2).

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di:

  • elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale – DVR;
  • ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio; o di restauro e di risanamento conservativo; o interventi di ristrutturazione edilizia;
  • che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Dette misure correttive devono essere:

  • completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon;
  • verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante l’effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:

  • è inferiore a 300 Bq m-3, l’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive adottate; ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;
  • è rimasta superiore a 300 Bq m-3, nonostante l’adozione delle misure correttive, l’esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d’efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv.

Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:
inferiore al livello di riferimento, l’esercente deve tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell’aria; conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;
superiore al valore previsto, l’esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori. In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell’esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.

Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.

La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione.

Nelle more dell’adozione del citato Decreto di abilitazione dei soggetti ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria, sono riconosciuti competenti l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), l’INAIL, il laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Decreto in questione prevede pesanti sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti; in particolare è stabilito l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l’esercente che non effettua la misurazione nei termini previsti.

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