Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (cosiddetto smartworking).

La nuova Legge, in vigore a partire da oggi 14 giugno 2017, contiene 26 articoli suddivisi in tre capi:
il capo I concerne il lavoro autonomo (articoli da 1 a 17),
il capo II contiene disposizioni in materia di lavoro agile (articoli da 18 a 24),
il capo III reca le disposizioni finali.

L’articolo 18 chiarisce il significato di smart working, per differenziarlo dal telelavoro: si tratta di prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’articolo 22 in merito alla sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve consegnare al dipendente, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resta all’esterno dei locali aziendali, nonché alla tutela degli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. (art. 23)

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. (art. 19)

Scarica il testo della legge 81/2017