Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune modifiche per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare viene stabilito un aumento del 10% degli importi delle sanzioni in via amministrativa o penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Vengono invece aumentate del 20% gli importi delle sanzioni relative alla violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle suddette maggiorazioni.
Successivamente ha fornito ulteriori chiarimenti con la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, ad integrazione della precedente circolare n. 2/2019.

In particolare, l’Ispettorato approfondisce il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l’espressione “datore di lavoro… destinatario di sanzioni amministrative o penali…”. In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
“trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
“datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “datore di lavoro”).

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della Legge n. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all’art. 8, co. 2 lett. b), della Legge n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative “ancorché non definitive”.

La definitività dell’illecito, come noto, consegue:
allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981;
nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

Ciò stante, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio  precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 bis, cui va equiparato il  pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla  prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore  della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. – si tratta di “una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già  commesso analoga violazione….ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).
Scarica la circolare

Scarica la nota