Si evidenzia che il D.L. 146/2021 convertito con L.215/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni rilevanti in tema di sanzioni e ruoli degli organi di vigilanza.

In particolare, l’art 13 del D.L. 146 sostituisce interamente l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) prevedendo un rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo e l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti.

In particolare è previsto un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il coordinamento di INL e Asl nell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.
Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

E’ stabilito anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico  e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Per quanto riguarda le sanzioni degli inadempimenti, cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.

Gli Ispettori in caso di illecito adottano le misure di sospensione dell’attività; vengono definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali l’adozione del provvedimento scatterà subito, a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con Dm e, nelle more, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Su istanza dell’impresa interessata, l’Ispettorato revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per le sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.