Entrato in vigore il Decreto Legislativo del 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la  direttiva  2004/37/CE del Consiglio, relativa  alla  protezione  dei  lavoratori  contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti  cancerogeni  o mutageni durante il lavoro”(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9.6.2020).

Oltre a fornire gli elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi  livelli  di esposizione, il decreto introduce una modifica al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il comma 6 dell’articolo 242 del TU  viene  sostituito  dal  seguente:
«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate  informazioni  sulla  sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne  ricorrano le condizioni, segnala la necessita’ che  la  stessa  prosegua  anche  dopo che  e’ cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario  per la tutela della salute  del  lavoratore  interessato.  Il  medico competente fornisce, altresì, al  lavoratore  indicazioni  riguardo  all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari,  anche dopo   la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base  dello  stato  di  salute   del   medesimo  e  dell’evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche.».

Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche al Titolo IX, Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, del D.Lgs 81/2008 come segue:

L’elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in All. XLII è stato modificato con l’inserimento di attività che comportano l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile; il nuovo processo di lavoro soggetto a valutazione del rischio cancerogeno è “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

È stato modificato l’allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi. quindi il nuovo decreto introduce 11 nuove sostanze cancerogene; tra le novità più rilevanti segnaliamo:
L’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
L’abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.

Le sostanze cancerogene introdotte dalla norma nell’allegato XLII sono pertanto:

  • Composti di cromo VI
  • Fibre ceramiche refrattarie
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Ossido di etilene
  • 1,2-Epossipropano
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • o-Toluidina
  • 1,3-Butadiene
  • Idrazina
  • Bromoetilene

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