Si ricorda che il 12 marzo p.v. scade il termine entro il quale devono aggiornarsi alcuni operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro.
Si tratta delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008 e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato- Regioni del 22.02.2012 (in vigore dal 12 marzo 2013), successivamente modificato dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2017.

Le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione sono:

  • le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • le gru a torre
  • le gru mobile
  • le gru per autocarro
  • i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • i trattori agricoli o forestali
  • le macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • le pompe per calcestruzzo.

L’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 prevedeva al punto 6 l’obbligo di aggiornamento dell’abilitazione entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento di 4 ore.
Lo stesso riconosceva al punto 9.1, una formazione pregressa alla sua entrata in vigore, ritenendo validi i corsi già effettuati entro tale data purché possedessero determinati requisiti. Stabiliva inoltre (come modificato dall’Accordo 07.07.2017) che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.

Pertanto coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa e cioè coloro che a tale data, e cioè al 12/3/2013, avevano già completata la loro formazione con i requisiti indicati nella lettera a) del punto 9.1, compresa la effettuazione della verifica finale di apprendimento, dovranno completare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.

Si ricorda che se l’aggiornamento non viene effettuato entro i 5 anni previsti, l’addetto perde l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura finché non si provvederà all’aggiornamento della formazione.