Pubblicato l’ultimo dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs n. 81/2008 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

DM 03 SETTEMBRE 2021 – Valutazione dei rischi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29.10.2021 il DM 03 settembre 2021 recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Con tale provvedimento sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il nuovo decreto definisce le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio di incendio adottando:
le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora si verifichi;
le misure precauzionali di esercizio delle attività per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

Il decreto in questione entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 (un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed abrogherà, a partire da tale data, le ultime disposizioni rimaste in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Le disposizioni del decreto si applicano in tutti luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili.

Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
In particolare stabilisce che:
1) le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.
3) per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Il decreto all’art. 2 ricorda che la valutazione del rischio di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali (quindi sia tecniche relative ad impianti, attrezzature di spegnimento e di rilevazione, che organizzative quali ad esempio controlli periodici, manutenzioni programmate, esercitazioni e prove, ecc) sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) che il datore di lavoro deve redigere e mantenere aggiornato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 81/2008.

Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta (la valutazione del rischio di esplosione è prevista ed elaborata secondo quanto stabilito dal titolo XI del D.lgs. n. 81/2008).

Inoltre va effettuata in conformità ai criteri indicati all’art.3 del nuovo DM.

Luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco
La valutazione del rischio di incendio va redatta secondo le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ai luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che sono quelli dove vengono svolte le attività ricomprese nell’elenco dell’allegato I del DPR 151/2011 – Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In questo caso la valutazione potrà individuare due livelli di rischio:

livello di rischio 3 (ex “rischio incendio elevato”) per le seguenti attività (per i livelli di rischio incendio connessi con l’obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III):
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’art. 3, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 105/2015;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lettera s) del medesimo decreto; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’art. 2, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003

livello di rischio 2 (ex “rischio incendio medio”) per tutte le attività soggette a prevenzione incendi (sono quelle attività ricomprese nell’elenco dell’allegato I del DPR 151/2011 – Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) non ricomprese nel precedente livello 3 (per i livelli di rischio incendio connessi con l’obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III).

Luoghi di lavoro non sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco
I luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività NON ricomprese nell’elenco dell’allegato I del DPR 151/2011 ), sono quindi classificabili con il livello di rischio 1 (ex “rischio incendio basso”; per i livelli di rischio incendio connessi con l’obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III). Rientrano in questa categoria le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Per la valutazione del rischio di incendio si distinguono due casi (ex art. 3 Dm 03.09.2021) a seconda della presenza o meno di requisiti aggiuntivi indicati nell’allegato I al nuovo decreto.

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 presentano i seguenti requisiti aggiuntivi (ex Allegato I Dm 03.09.2021):
a) affollamento complessivo inferiore o pari a 100 occupanti (intesi per occupanti le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
b) superficie lorda complessiva inferiore o pari a 1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di materiali combustibili in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 );
e) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di sostanze o di miscele pericolose in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 );
f) attività che non comporta l’effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i criteri semplificati, previsti in allegato I al nuovo DM 03.09.2021 o potrà essere effettuata adottando i criteri previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.139/2006” ).

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 non rispettano i requisiti aggiuntivi suddetti previsti alle lettere da a) a f), la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i criteri previsti dalle sole regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.139/2006”).

Per le attività esistenti alla data del 29 ottobre 2022, la valutazione del rischio di incendio dovrà essere aggiornata secondo i criteri di cui al nuovo DM 03.09.20021 in esame, nei casi indicati nell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e quindi coerentemente con l’aggiornamento di tutta la valutazione dei rischi, in occasione di:
• modifiche del processo produttivo;
• modifiche dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Infatti, il richiamato articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

CIRCOLARE VV.F. N. 16700 DELL’ 8 NOVEMBRE 2021 – Chiarimenti sul DM 03.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 16700 datata 08 novembre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 3 settembre 2021 recante i ““Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare, al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del Decreto in argomento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha indicate le caratteristiche peculiari del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati:
1) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;
2) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

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