Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto legge n.146/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento, in vigore dal 21 dicembre 2021, contiene alcune modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008, relativamente alla figura del preposto, come di seguito evidenziate.

Nomina del preposto

Modifica all’art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: è introdotta la nomina obbligatoria del preposto.

Viene introdotto un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.

Questa figura è incaricata dal datore di lavoro per i suoi compiti di vigilanza, come già indicato nella definizione del testo unico sicurezza. La legge 215/2021 rende più chiaro questo ruolo prevedendo, tra i compiti del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto, con atto esplicito, senza precisarne la modalità (incarico personale, organigramma, mansionario, ecc). E’ opportuno formalizzare la nomina, dettagliando i compiti di vigilanza, anche con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre i rischi delle singole mansioni svolte dai lavoratori sottoposti alla vigilanza del preposto.
La norma prevede inoltre che i contratti nazionali e gli accordi collettivi possano definire un emolumento specifico per questo ruolo.
Il datore di lavoro rimane sempre e comunque responsabile della vigilanza sull’operato dei preposti da lui incaricati. Si ricorda che l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo costituisce presupposto di sospensione dell’attività in caso di verifica in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Obblighi del preposto

Modifica all’art. 19 Obblighi del preposto: introdotti nuovi obblighi per il preposto
Viene sostituita la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, il preposto dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Viene inserita la lettera f-bis) dell’art. 19 con un nuovo compito del preposto.
Il provvedimento aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.

Più precisamente, la legge n. 215/2021 modifica la normativa vigente chiarendo i contenuti e le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza già attribuiti al preposto, specificando che tale attività prevede i seguenti tre obblighi:
1) l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro le necessarie indicazioni in materia di sicurezza secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, in applicazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate;
2) l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore, ed informare i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
3) l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnalarle tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente.

Indicazione del preposto nelle attività in appalto

Modifica all’art. 26 Appalto/Subappalto: inserita la comunicazione al committente del nome del preposto.

Viene inserita il comma 8-bis) all’art. 26 per cui nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, cioè viene di fatto introdotto l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.

Formazione del preposto

Modifica all’art. 37 Formazione in sicurezza sul lavoro: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo relativo all’addestramento; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);

Viene inserito un periodo al comma 2 dell’art. 37 per quanto riguarda gli Accordi Stato Regioni:  entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su durata; contenuti minimi;  modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;  modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Vengono inseriti due periodi al comma 5 dell’art. 37 per quanto riguarda l’addestramento: a quanto già finora previsto “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” viene aggiunta una ulteriore precisazione:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”

Già precedentemente la norma prevedeva che l’addestramento, a completamento del ciclo di formazione, dovesse avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ed ad opera di persona esperta
La Legge n. 215/2021 chiarisce che l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione (collettiva ed individuale), nonché nell’esercitazione, per l’applicazione delle procedure di lavoro.
Viene quindi sancito indirettamente l’obbligo di esercitazione (di addestramento) per l’applicazione delle procedure di lavoro. Anche l’addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.

Viene sostituito il comma 7 dell’art. 37 per quanto riguarda la formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro: viene introdotta la figura del datore di lavoro fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene introdotto il comma 7-ter all’art. 37 per la formazione del preposto: per la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022,è prevista la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

Si ricorda che la mancata formazione è presupposto, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Sanzioni

Modifica all’art. 55 apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente

Viene aggiornata la lettera c) dell’art. 55 relativo alle sanzioni per il datore di lavoro e dirigente: riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

La legge 215/2021 modifica quindi anche il sistema sanzionatorio prevedendo:
– sanzioni penali per il preposto che non effettua una corretta vigilanza e che non interrompe l’attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di mezzi e attrezzature;
– sanzioni penali per il datore di lavoro che non formalizza l’incarico del preposto, non provvede alla sua formazione con cadenza almeno biennale e non comunica i nominativi al datore di lavoro committente in caso di appalto e subappalto.

Infine vengono modificati i seguenti articoli:
art. 51: riordino degli organismi Paritetici
artt.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
artt. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
art. 99: notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori, alimenterà una apposita banca dati presso l’INL
Allegato I: modificate le ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale