Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sulla sicurezza sul lavoro n.8 del 2 dicembre 2019.
Questo l’argomento affrontato:
“Medico competente -comunicazione delle informazioni ex art. 40, c. 1-avvicendamento nel corso dell’anno -obbligo trasmissione informazioni-mancanza sorveglianza anno precedente”

I quesiti riguardano le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare:

 – “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”;
– “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.

La Commissione sul primo punto rileva che l’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’Inail ha già fornito indicazioni al riguardo, precisando che l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo.

Per quanto riguarda il secondo punto la Commissione conferma che in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale”.

Scarica il testo