L’articolo 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.81/2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con lettera circolare del 15 marzo 2018 prot. 49 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ribadisce che la violazione della su richiamata norma, quindi la mancanza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Tale conclusione si fonda su un consolidato orientamento della giurisprudenza che l’INL conferma.

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