Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27.3.2018 serie C la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il provvedimento contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Si ricorda che il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale contiene la disciplina aggiornata per la progettazione e la fabbricazione dei DPI; questo provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2016, abroga e sostituisce la precedente Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 a partire dal 21 aprile p.v.
Il Regolamento in questione divide i DPI per categorie di rischio crescenti (Allegato I), in relazione all’entità del rischio; la categoria di rischio è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità).
Le categorie sono le seguenti:
Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.