Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27.3.2018 serie C la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il provvedimento contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale contiene la disciplina aggiornata per la progettazione e la fabbricazione dei DPI; questo provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2016, abroga e sostituisce la precedente Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 a partire dal 21 aprile p.v.

Il Regolamento in questione divide i DPI per categorie di rischio crescenti (Allegato I), in relazione all’entità del rischio; la categoria di rischio è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità).

Le categorie sono le seguenti:
Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.

Scarica il regolamento

Scarica la comunicazione