Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2018 il DM 10 aprile 2018 recante “Requisiti delle agenzie per il lavoro in attuazione dell’articolo 5, comma 1), lettera c) del decreto legislativo n. 276/2003”. Tale decreto abroga il precedente D.M. 5 maggio 2004 di pari oggetto, stabilendo ulteriori requisiti per le Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, comma 1) e per la Fondazione di cui all’art. 6), comma 2 del citato decreto legislativo.

Le Agenzie già autorizzate dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il nuovo provvedimento stabilisce, con l’art. 2, i requisiti di idoneità che devono avere i locali per l’esercizio di agenzia per il lavoro. Oltre a dover essere dotati delle attrezzature d’ufficio e informatiche, e collegamenti internet idonei allo svolgimento dell’attività, i locali in oggetto devono essere distinti da quelli di altri soggetti (niente uffici misti quindi) e le strutture devono essere adeguate allo svolgimento dell’attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

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