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Resa disponibile dal Ministero Sviluppo Economico la Circolare 3717/C del 13 marzo 2019 recante “DM 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate”.

Con tale provvedimento il Ministero fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37 del 2008 che disciplina, da oltre 10 anni, il settore degli impianti tecnologici precedentemente normati dalla L.46/1990.

L’intento è di consentire una applicazione uniforme nell’intero territorio nazionale della normativa in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, per quanto concerne l’abilitazione delle imprese.

In particolare vengono dati – in via definitiva – chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”); nel provvedimento sono precisate le tipologie di impianti per le quali possono essere rilasciate abilitazioni parziali come segue:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché degli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (di cui alla lettera A), può essere rilasciata sia un’abilitazione completa per l’intera lettera (dunque l’impresa è abilitata a poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati), che una abilitazione parziale e limitata a una o due delle tre tipologie di impianti oggetto di autorizzazione;
  • gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (di cui alla lettera b) e gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (di cui alla lettera C), può essere rilasciata un’abilitazione piena o limitata a singole tipologie, salvo per l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera C), ove per detta fattispecie non può essere prevista la separazione rispetto all’intero settore o alla singola tipologia d’impianto per il quale l’interessato richiede l’abilitazione. (ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricomprende anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione);
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera D) e impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (di cui alla lettera E), il Ministero consente invece la sola abilitazione piena. Per le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e della ventilazione ed aerazione dei locali (lettera E), il Ministero richiama le considerazioni riportate al punto precedente e relative alle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • per gli impianti di protezione antincendio (di cui alla lettera G), intesi gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio, il Ministero nel ribadire quanto affermato con una precedente lettera circolare (3), riconferma che l’abilitazione rilasciata non può essere limitata ad alcune sole tipologie di impianto antincendio ma deve essere un’abilitazione piena.

Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).

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