Come noto, l’applicativo CIVA è il servizio on line messo a disposizione da INAIL con il quale è obbligatorio richiedere (dal 27 maggio 2019) i servizi di certificazione e verifica di impianti di sollevamento e altre attrezzature. L’applicativo consente di gestire in modo più rapido le procedure di immatricolazione, messa in servizio e di verifica.

Dal 16 luglio 2020 sono attivi i nuovi servizi telematici per le richieste di riparazioni di apparecchi a pressione, costruzione di membrature e autorizzazione all’installazione per generatori di vapore d’acqua e acqua surriscaldata. Detti nuovi servizi online consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di richiedere queste prestazioni del settore apparecchi a pressione attraverso il sistema informatico Civa.

A tal proposito si rammenta che l’intervento dell’Istituto per le riparazioni di attrezzature a pressione e la costruzione di singole membrature di ricambio viene effettuato in quanto la Direttiva Europea di Prodotto 2014/68/UE, nota come Nuova PED (Pressure Equipment Directive), non si applica a tali fattispecie per le quali la PED Guideline 1/3 rimanda alla legislazione, alle normative nazionali (raccolte VSR, VSG, M e S) o comunque alle normative di costruzione originariamente applicate.

Per l’autorizzazione all’installazione di generatori di vapore d’acqua e generatori di acqua surriscaldata si deve far riferimento titolo IV del D.M. 22/04/1935 «Locali per generatori di vapore e collocazione accessori».

Sempre dal 16 luglio 2020 è attivo anche il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche (art. 7-bis DPR 462/2001).

Il nuovo servizio online Comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01) consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.)  di comunicare all’Inail il nominativo dell’Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione attraverso il sistema informatico Civa.

I suddetti servizi sono accessibili dagli utenti abilitati ai servizi online ed è stato reso disponibile il manuale Civa aggiornato per l’utilizzo degli stessi.
Si ricorda che l’articolo 36 della Legge 8/20, in vigore dal 29 febbraio 2020, conferma quanto previsto dal DL 162/19 riguardo all’obbligo per il datore di lavoro di comunicare tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’organismo che è stato incaricato ad effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti elettrici installati in ambienti con maggior rischio d’incendio o di esplosione.
L’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, deve corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa prevista, al fine di coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Si evidenzia infine che il datore di lavoro oltre alla regolare manutenzione dell’impianto, deve far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni se installato in ambiente ordinario; ogni due anni se installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio o di esplosione. Per l’effettuazione di dette verifiche, il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all’Asl o all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Enti pubblici con funzione di vigilanza) o agli Organismi notificati dal Ministero delle attività produttive. A seguito della verifica, viene rilasciato il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza.