Fonti Ministero Lavoro e CNI

Lo scorso dicembre, 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il “Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato”. In Europa, l’accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell’emergenza da COVID-19.

Già a margine della sottoscrizione del Protocollo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ne aveva posto in evidenza sia le motivazioni sia la filosofia che lo hanno ispirato: “Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale”.

L’accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione. Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio nelle attività in smart working (o lavoro agile) si segnala il documento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine”.

Le Linee di Indirizzo suddette ricordano come l’innovazione del mondo del lavoro, soprattutto in ambito commerciale e industriale è prevedibile ed è evidente che si svilupperà con sempre maggiore intensità nei prossimi anni. Non è tuttavia ancora chiaro, in tema di prevenzione, quali siano le conseguenze in materia di rischi per salute e la sicurezza per chi opera in modalità Smart Working.

La normativa di riferimento è la Legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“. Detta legge prevede che sia totalmente a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal Datore di Lavoro.

Le Linee di Indirizzo redatte dal CNI forniscono chiarimenti in merito a modalità di lavoro che non sono classificabili propriamente come “Lavoro Agile”, come ad esempio il “lavoro a distanza” ed il “telelavoro”, dei quali viene proposta una definizione.
Il documento evidenzia le innumerevoli criticità associate al lavoro a distanza, in particolare dovute allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un lavoratore subordinato in luoghi di fatto non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro.

La verifica di tutte le condizioni di lavoro “adeguate” ai sensi della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro non può avvenire per mezzo di sopralluoghi svolti dal datore di lavoro o da un preposto, pertanto le linee guida suggeriscono di prevedere:
• un autocontrollo con check list compilata dal lavoratore in smart working
• una specifica declinazione del percorso informativo e formativo del lavoratore che opera in smart working

Indice del documento del CNI

Premessa

1. Termini e definizioni
1.1 Smart working
1.2 Lavoro a distanza
1.3 Coworking
1.4 Telelavoro
1.5 Orario di lavoro
1.6 Lavoro in solitudine
1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro

2. Campo di applicazione
2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi
2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi
2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro

3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili
3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA
3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/08
3.3 Rischi specifici e relative criticità
3.3.1 Ergonomia
3.3.2 Rischio rumore
3.3.3 Rischio da sostanze
3.3.4 Rischio incendio
3.3.5 Sindrome da visione al computer
3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici
3.3.7 Microclima
3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione
3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquette
3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie)
3.6 Sicurezza delle informazioni

4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working
4.1 Strumentazioni ed applicativi
4.2 Caratteristiche minime delle postazioni
4.3 Illuminazione naturale ed artificiale
4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica

5. Criticità della gestione delle emergenze

6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche
6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti
6.2 Comportamenti attesi del lavoratore
6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio
6.4 Tutela del lavoratore
6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute
6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore
7. Conclusioni e obiettivi del documento
ALLEGATI
1- Riferimenti normativi e bibliografia

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