Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.22 il DM del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 contenente le “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”.

Detto provvedimento, annunciato con nota n. 12892 del 19 settembre 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1.9.2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. L’art. 4 prevede quanto segue:
“Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
  2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.

Il nuovo decreto modifica, inoltre, il suddetto Allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza di un corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei VV.F.

Attualmente non sono previste proroghe per l’entrata in vigore degli altri decreti antincendio: D.M. 2/9/21 con novità sulla formazione degli addetti antincendio entrerà in vigore il 4 ottobre 2022; D.M. 3/9/21“Minicodice” con novità sulla valutazione rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

Scarica testo Dm 15.09.2022
Scarica testo Nota VV.F.