Riportiamo in allegato la nota congiunta Confimi industria e ANC che elenca le 15 proposte recentemente presentate al Viceministro MEF Maurizio Leo.
Trattasi in particolare: (i) di alcune proposte (vedi tabella in allegato – scarica PDF) in materia di adempimenti IVA (acquisti in reverse, esterometro, ecc) ed IMU; (ii) della sollecitazione a ripensare le modalità di gestione degli incentivi d’impresa (si propone l’introduzione di un cassetto unico delle agevolazioni d’impresa) e a chiarire inequivocabilmente la disciplina della trasparenza in nota integrativa; (iii) della sollecitazione all’emanazione dei decreti attuativi della disciplina del c.d. “baratto finanziario” (misura che – su proposta delle due associazioni – è già legge primaria dal 2021).
In merito al primo e secondo punto si evidenzia che 5 proposte (segnatamente quelle indicate ai numeri 1, 3, 5, 13 e 14) hanno trovato in questi giorni collocazione nel DDL AS452 di conversione del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”). L’auspicio ovviamente è che l’iter prosegua con la traduzione in legge.
Nel frattempo, possiamo comunque segnalare che la proposta n. 3 (termini annotazioni acquisti in reverse charge per i soggetti trimestrali) ha trovato riconoscimento nella risposta fornita il 23/01/2023 dall’Agenzia delle entrate in occasione del Forum organizzato da Italia oggi.
Riportiamo il testo pubblicato dal quotidiano in data 24/01/2023.
Tempistica annotazione acquisti in reverse charge contribuenti trimestrali

  • Domanda
    Per gli acquisti in reverse charge gli operatori devono operare la doppia annotazione nel registro di cui all’articolo 23 (vendite) e articolo 25 (acquisti) del dpr. n.633/72. L’articolo 7, comma 3-bis, del dpr. 14 ottobre 1999, n. 542 dispone che, in luogo degli ordinari termini di cui all’articolo 23, i soggetti che applicano la liquidazione Iva trimestrale “possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Si chiede conferma che detto temine rileva anche ai fini dell’annotazione della posta dell’Iva a debito relativa agli acquisti in reverse charge.
  • Risposta
    Fermo restando che la liquidazione IVA operata dai soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (c.d. contribuenti trimestrali “per opzione”) prescinde dalle operazioni assoggettate a reverse charge, si ritiene che laddove il cessionario/committente di un’operazione cd. interna da assoggettare a tale meccanismo abbia esercitato la richiamata opzione, egli potrà «annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» (cfr. l’articolo 7, comma 3-bis, del d.P.R. n. 542 del 1999). La medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge cd esterno, considerato che l’imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale. La medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge cd esterno, considerato che l’imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale. Ciò, ovviamente, rispettando gli ulteriori adempimenti posti a suo carico dal legislatore (quali, a seconda dei casi, l’emissione di autofattura o l’integrazione del documento ricevuto dal cedente/prestatore) come indicato, anche ai fini della corretta compilazione dei diversi documenti e dei registri Iva, nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.

Scarica la circolare in pdf.