Fonte CCIAA Verona

L’art. 4 del decreto 264/2016 prevede l’istituzione da parte della Camere di commercio di un elenco accessibile telematicamente al quale possono iscriversi i produttori e utilizzatori di sottoprodotti senza alcun onere. L’iscrizione non è obbligatoria.

L’elenco rappresenta piuttosto uno strumento di trasparenza e di conoscenza, volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti; la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, nè in positivo nè in negativo, dalla iscrizione.

L’ Elenco dei sottoprodotti può definirsi quindi un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Dal 12 giugno u.s. è disponibile l’applicazione che consente l’iscrizione alle singole imprese dal portale www.elencosottoprodotti.it accedendo con firma digitale. Sul Portale è possibile consultare liberamente l’elenco dei sottoprodotti.

Il decreto prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni. Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio con le medesime modalità previste per i registri di carico scarico.
Tutte le informazioni sull’elenco dei sottoprodotti/ Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell’utilizzo e l’assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l’articolo 4 c.2), essendo sempre ammessa “la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (…) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto”, fermo restando l’obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

L’articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

L’articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

L’elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.
Vidimazione delle schede tecniche/Bollatura e vidimazione libri e registri
Nell’ambito delle competenze assegnate al Registro delle Imprese, la Camera di Commercio effettua, in sostituzione ed in alternativa al notaio, la numerazione e bollatura dei libri sociali, delle scritture contabili e di altri libri e registri di imprese iscritte o di altri soggetti comunque iscrivibili (associazioni, O.N.L.U.S., associazioni sportive dilettantistiche, associazioni tra professionisti, ecc.).

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.

Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l’unità locale interessata dalla gestione dei rifiuti stessi.

Per le informazioni di dettaglio relative alle competenze ed alle formalità relative alle vidimazioni dei libri e registri effettuate dalla Camera di Commercio di Verona siete pregati di consultare il documento Guida alla Bollatura. Per la vidimazione dei Formulari dei Rifiuti (FIR) si prega di prendere nota delle specifiche disposizioni riassunte nell’avviso all’utenza.

Per la vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti, che deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente, così come per le schede tecniche dei sottoprodotti (di cui all’articolo 5, comma 6 del D.M n. 264 emanato il 13/10/2016 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) é previsto il solo pagamento di diritti di segreteria.

Per quanto riguarda i costi delle pratiche di vidimazione, è possibile consultare il documento di Riepilogo dei Costi.

Per richiedere la bollatura è necessario presentare i libri/registri assieme al modulo L2 e dimostrare di aver pagato sia la tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalla legislazione vigente, sia i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, allegando l’attestazione di versamento sul C/C postale.

IMPORTANTE: ricordando che eventuali moduli incompleti non saranno accettati dall’ufficio, si riportano alcune avvertenze per la corretta compilazione del modulo L2
chi presenta il modello, che può essere anche un incaricato dell’impresa, deve indicare le proprie generalità, ovvero cognome, nome ed estremi di un documento di identità
deve essere riportata l’esatta indicazione del codice fiscale, del numero REA e della sede dell’impresa per la quale si richiede la vidimazione di libri/registri
nella sezione “libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri/registri di cui si chiede la bollatura, con l’indicazione dei numeri di pagina
Estremi per il pagamento dei Diritti di Segreteria
I Diritti di Segreteria, da versare nella misura prevista dalla normativa vigente, possono essere versati:
tramite bollettino di C/C Postale sul conto corrente postale n. 212373 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona – Causale obbligatoria “VIDIMAZIONE LIBRI/REGISTRI”.L’attestazione di avvenuto versamento andrà allegata al modulo L2 al momento della presentazione della richiesta;
direttamente allo sportello attraverso pagamento POS. In questo caso verrà rilasciata all’utente una ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.