Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il D.P.C.M. 24.12.2018 che contiene modello e istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2018. Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni dei soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno p.v.: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Restano invariati rispetto al 2018 i soggetti obbligati che sono quelli definiti dall’articolo 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione,
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) )
  • i Comuni

Rimane invariata la struttura del modello articolato nelle seguenti 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Si evidenziano le principali novità introdotte dal D.P.C.M. di interesse:
Comunicazione Rifiuti semplificata
I produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.
Comunicazione Rifiuti (per i Gestori)
I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana. Il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili.
Il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento. Nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre. Le istruzioni specificano che se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.
Comunicazione Veicoli fuori Uso
Nel modulo RT-VEIC il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.

Ecocerved ha reso disponibile su Ecocamere, il nuovo sito ambientale delle Camere di commercio raggiungibile all’indirizzo www.ecocamere.it, materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. ​I portali dedicati alla compilazione e trasmissione del MUD telematico, semplificato e Comuni sono attivi dal 15 marzo u.s..

In particolare, è possibile scaricare le istruzioni dettagliate per la trasmissione telematica della Comunicazione Rifiuti, della Comunicazione Veicoli fuori uso, della Comunicazione Imballaggi e della Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, previste dal punto 3.3 del D.P.C.M. 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019. La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Il suddetto documento non riguarda le specifiche relative alle seguenti comunicazioni:
Comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it
Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it
Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito www.registroaee.it
Comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi: la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite i siti indicati nella nota introduttiva. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it

Infine è disponibile il software per la compilazione del MUD; è possibile scaricare il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche previste dal punto 3.4 del D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019.

Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità quali, ad esempio, supporti magnetici (floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente con queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica tramite il sito http://www.mudtelematico.it/.
Per il servizio di compilazione/controllo/invio con l’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione si rimanda alla circolare n. 32/19 del 18.03.2019.