Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2018 il Decreto Direttoriale del Ministero dell’ambiente 1° febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.

Il nuovo decreto, in vigore dal 23 febbraio 2018, contiene in allegato un modello di formulario di trasporto rifiuti predisposto specificatamente per la microraccolta di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, prevedendo la possibilità di compilare un unico formulario nel caso di raccolta/trasporto presso più produttori/detentori di rifiuti della stessa tipologia effettuato con lo stesso veicolo e nell’arco di una sola giornata.

La nuova modalità semplificata che consente un unico formulario nel quale riportare i vari produttori/detentori:

  • non esclude la possibilità di continuare a utilizzare la modalità ordinaria, che prevede un singolo formulario per ogni singolo produttore/detentore;
  • non è applicabile se la raccolta/trasporto non si conclude nella giornata in cui ha avuto inizio;
  • è emesso sempre e solo dal raccoglitore/trasportatore.

Il fac-simile del formulario di trasporto semplificato è riportato nell’allegato A del provvedimento; per quanto riguarda la vidimazione, restano ferme le regole generali previste dalla normativa di riferimento in vigore ex articolo 193 D.Lgs. 152/2006.

Nel formulario di trasporto semplificato, da compilare sempre nelle quattro copie, è possibile riportare nella sezione 1 fino a 10 produttori/detentori; nel caso di raccolta/trasporto per un numero di produttori/detentori maggiore di 10 va compilato un formulario aggiuntivo.

La quantità di rifiuto conferita da ogni singolo produttore/detentore viene indicata nella sezione 6 del formulario, mentre la firma del produttore/detentore va inserita nella sezione 1, riportando una firma per ogni produttore/detentore (invece che nella sezione 9 del formulario ordinario). Anche la data ed ora di inizio del trasporto vanno inserite nella sezione 1 (invece che nella sezione 10); la data dovrà essere uguale per tutti i produttori/detentori, mentre l’ora sarà diversa per ciascun produttore/detentore.Perciò ciascun produttore/detentore, seguendo l’ordine cronologico, compila (per tutte le quattro copie) la sua parte della sezione 1 (nome e cognome o denominazione o ragione sociale; codice fiscale; data e ora di inizio del trasporto del proprio rifiuto; indirizzo del luogo di prelievo del rifiuto; firma) e riporta alla sezione 6, in corrispondenza del numero progressivo della sezione 1, il quantitativo di rifiuti che ha conferito.

Tutte e quattro le copie del formulario semplificato devono accompagnare il trasporto fino all’ultimo produttore/detentore previsto:

  • la prima copia resta all’ultimo produttore/detentore, le altre tre restano al raccoglitore/trasportatore
  • il raccoglitore/trasportatore dovrà darne una al destinatario (se diverso dal raccoglitore/trasportatore) e delle altre due, controfirmate dal destinatario, una resta al raccoglitore/trasportatore e l’altra viene inviata dal destinatario all’ultimo produttore/detentore;
  • a tutti gli altri produttori/detentori il destinatario invia, anche tramite PEC, una fotocopia.

Ogni soggetto intervenuto ha l’obbligo di conservare la propria copia (o fotocopia) del formulario per almeno cinque anni.

L’art. 4 del nuovo provvedimento in esame prevede una semplificazione anche per la tenuta del registro di carico e scarico per i medesimi soggetti che possono usufruire del formulario di trasporto semplificato (quindi i raccoglitori/trasportatori ex art. 2 del nuovo decreto): l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico può essere adempiuto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

I destinatari devono annotare nel registro di carico e scarico il peso totale accettato, e riportare nelle annotazioni o allegare l’elenco dei singoli produttori/detentori conferitori con i relativi pesi/volumi (ex Allegato B del nuovo decreto).

Infine il nuovo decreto con l’art.5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Per trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che dovrà definire apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

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