Pubblicata la nota Prot. 81850 del 30.06.2022 recante “Criticità interpretative Articolo 230, c. 5, Dlgs 152/2006 – riscontro nota prot. Mite/ 62074 del 18.05.2022”.

Con tale nota sono forniti chiarimenti in merito al documento di trasporto di cui all’articolo 230, comma 5 del Dlgs. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, che dal 1 luglio 2022 diventa obbligatorio per accompagnare i rifiuti provenienti dall’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e dalle fosse settiche e manufatti analoghi, adottato con delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali n. 14/2021.

In particolare, sul dubbio se debba tendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell’art.193 del Dlgs. 152/2006, il Ministero della Transizione ecologica ha risposto che il nuovo modello di cui sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 e dovrà essere utilizzato per il trasporto dei sopra citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo. Dalle indicazioni ministeriali si evince che per il tragitto dal deposito temporaneo del produttore all’impianto di destinazione sarà invece necessario il formulario di trasporto rifiuti.

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