I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti entro il 30 aprile.
Il suddetto diritto deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.
I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:
Classe di attività |
Quantità annua dei rifiuti |
Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06) |
---|---|---|
Classe 1 |
≥ 200.000 ton |
774,69 euro |
Classe 2 |
≥ 60.000 ton e < 200.000 ton |
490,63 euro |
Classe 3 |
≥ 15.000 ton e < 60.000 ton |
387,34 euro |
Classe 4 |
≥ 6.000 ton e < 15.000 ton |
258,23 euro |
Classe 5 |
≥ 3.000 ton e < 6.000 ton |
103,29 euro |
Classe 6 |
< 3.000 ton |
51,65 euro |
Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto). Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).