I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti entro il 30 aprile.

Il suddetto diritto deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:

Classe di attività

Quantità annua dei rifiuti

Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06)

Classe 1

200.000 ton

774,69 euro

Classe 2

60.000 ton e < 200.000 ton

490,63 euro

Classe 3

15.000 ton e < 60.000 ton

387,34 euro

Classe 4

6.000 ton e < 15.000 ton

258,23 euro

Classe 5

3.000 ton e < 6.000 ton

103,29 euro

Classe 6

< 3.000 ton

51,65 euro

 

Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto). Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).