Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 , cosiddetta Legge di bilancio, che conferma la proroga di un anno del SISTRI e introduce novità in materia di registri di carico e scarico e formulari di trasporto dei rifiuti.

In particolare detta legge all’art. 1 commi 1134 contiene per quanto riguarda il SISTRI la proroga a fine 2018 del periodo transitorio (introdotto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 testo unico ambientale, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Quindi è confermato anche per il 2018 il cosiddetto doppio binario (cartaceo e informatico) che prevede la tenuta obbligatoria e sanzionata dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti in modalità cartacea e parallelamente, per gli obbligati SISTRI, l’utilizzo (non sanzionato fino al 31.12.2018) anche del tracciamento telematico.

Con il comma 1135 art. 1 viene aggiunto al D.Lgs. 152/2006 un nuovo articolo il 194-bis “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI” con il quale si prevede:

  • la possibilità di trasmettere la quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti tramite posta elettronica certificata (comma 3 art. 194bis D.Lgs. 152/2006)
  • che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale (tale punto sarà operativo solo dopo l’emanazione di un successivo decreto; comma 1 art. 194bis D.Lgs. 152/2006)
  • la definizione delle modalità per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e per le richieste di rimborso o di conguaglio (tale punto sarà operativo solo dopo l’emanazione di un successivo decreto; commi 4 e 5 art. 194bis D.Lgs. 152/2006); al contributo SISTRI (ex art. 6 del DM 78/2016) si applicano i termini di prescrizione ordinaria (art. 2946 del codice civile – 10 anni salvo diversa previsione di legge).

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