Si segnala la Sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, del 9 gennaio 2018 n. 223 in merito alla qualifica di produttore in caso di appalto, con la quale si ribadisce che l’appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l’assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell’appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.

Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che “in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto”

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