Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 contenente “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”

Con tale provvedimento, in vigore dal 4 dicembre u.s., viene stabilito con l’Art. 26-bis l’obbligo di un Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

In particolare i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 4 marzo 2019).

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. Quindi è affidato al prefetto il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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