Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.8.2019 il DM n. 74 del 29 maggio 2019, recante il “Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X parte II sezione IV paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006”.

L’uso come biomassa combustibile della farina di vinaccioli disoleata viene ritenuto compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela della contro l’inquinamento atmosferico.

Tuttavia, il D.Lgs. 152/06 impone che le biomasse combustibili, laddove non derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano in specifiche esclusioni, debbano possedere i requisiti previsti per essere identificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis. Il nuovo provvedimento specifica che la farina di vinaccioli deve essere ottenuta attraverso uno specifico processo che prevede la disoleazione dei vinaccioli con n-esano, un successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi. Tali trattamenti, che possono costituire “normale pratica industriale”, devono però essere tutti effettuati all’interno del medesimo stabilimento.

In aggiunta, la farina deve possedere specifiche caratteristiche in termini di umidità, potere calorifico e contenuto di n-esano, ceneri e solventi organici clorurati (in accordo anche con quanto già contenuto nella norma UNI 11459:2016 “Biocombustibili solidi – Sottoprodotti del processo di lavorazione dell’uva per usi energetici – Classificazione e specifiche”).

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