Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.09.2018 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.”

Il provvedimento suddetto, noto come “decreto Morandi”, contiene una disposizione in materia di fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura.

In particolare l’articolo 41 del DL 109/2018 (che si ricorda dovrà essere convertito in legge entro 60 gg e quindi ci potranno essere ulteriori modifiche) recita: “1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.”

Vengono così forniti chiarimenti sui valori limite da considerare per lo spandimento in agricoltura confermando che la norma di riferimento vigente, in attesa del riordino normativo, rimane il D.Lgs. 99/1992.