Si ricorda che le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato devono versare alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile i diritti annuali per l’iscrizione nell’apposito registro. Il mancato versamento comporta la sospensione dell’iscrizione al registro provinciale. Il diritto annuale di iscrizione varia a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili nell’impianto:
Classe attività |
Quantità annua di rifiuti recuperati |
Importi |
classe 1 |
>200.000 tonn. |
€ 774,69 |
classe 2 |
>60.000 tonn. e <200.000 tonn |
€ 490,63 |
classe 3 |
>15.000 tonn. e <60.000 tonn. |
€ 387,34 |
classe 4 |
>6.000 tonn. e <15.000 tonn. |
€ 258,23 |
classe 5 |
>3.000 tonn. e <6.000 tonn. |
€ 103,29 |
classe 6 |
< 3.000 tonnellate |
€ 51,65 |