Si ricorda che  le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato devono versare alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile i diritti annuali per l’iscrizione nell’apposito registro. Il mancato versamento comporta la sospensione dell’iscrizione al registro provinciale. Il diritto annuale di iscrizione varia a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili nell’impianto:

Classe attività

Quantità annua di rifiuti recuperati

Importi

classe 1

>200.000 tonn.

774,69

classe 2

>60.000 tonn. e <200.000 tonn

490,63

classe 3

>15.000 tonn. e <60.000 tonn.

387,34

classe 4

>6.000 tonn. e <15.000 tonn.

258,23

classe 5

>3.000 tonn. e <6.000 tonn.

103,29

classe 6

< 3.000 tonnellate

51,65