Con la pubblicazione del D.Lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020) sono state introdotte importanti modifiche ed integrazioni in materia di rifiuti, di cui al titolo I parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale, con riferimento, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che sono stati “cancellati”, riscrivendo gli artt. 183 e 184 relativi alla classificazione dei rifiuti.
1) NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI
In precedenza, i rifiuti erano classificati in base alla loro provenienza, come:

  • rifiuti speciali oppure
  • rifiuti urbani oppure
  • “rifiuti assimilabili agli urbani”, cioè una categoria di rifiuti “intermedia” che si collocava tra le due principali definizioni, così denominati in quanto i comuni avevano facoltà, attraverso il meccanismo dell’assimilazione per qualità e quantità (introdotto già dal DPR 915/82), di farli diventare da rifiuti speciali non pericolosi a veri e propri rifiuti urbani allontanabili con il servizio pubblico di raccolta.

Con la nuova norma, dal 01/01/2021 è stata cancellata questa categoria intermedia, fissando attività di provenienza e tipologie dei rifiuti che diventano urbani fin dall’origine.

Secondo la nuova definizione ex art. 183 lettera b-ter, sono rifiuti urbani (oltre ai rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, i rifiuti dalla pulizia dei mercati e i rifiuti provenienti da aree cimiteriali) i rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (dall’elenco L-quinques sono escluse le attività industriali).

Quindi le aziende potranno avere solo rifiuti speciali oppure rifiuti urbani se rientrano negli elenchi sopra scritti (che si allegano). La norma stabilisce infine che i rifiuti urbani non includono (art. 183 lett. b-sexies) i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Inoltre, sono esclusi (come risulta dall’allegato L-quinquies) i rifiuti prodotti dalle «attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile».

Si evidenzia che secondo l’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

2) DECRETO SOSTEGNI – TARI
Il D.L. n. 41/2021 “Decreto Sostegni” con l’art. 30 comma 5 ha stabilito che limitatamente all’anno 2021, i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021, mentre la scelta delle utenze non domestiche (ex articolo 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020) dovrà essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In merito a questa comunicazione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati.
Resta confermato l’obbligo di servirsi di fornitori privati per il corretto allontanamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dall’attività.

3) CIRCOLARE MINISTERI TRANSIZIONE ECOLOGICA E FINANZE, PROT. 37259 DEL 12 APRILE 2021 – CHIARIMENTI
Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato la circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all’applicazione della TARI (di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Confimi Industria si è resa partecipe, contattando direttamente il Ministero dell’Ambiente ed inviando una nota scritta sull’importante tema e richiedendo un coinvolgimento più attivo tra le parti, anche mediante la programmazione di ulteriori incontri in materia.

In particolare, la circolare ministeriale stabilisce che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti (e quindi dall’applicazione della TARI), compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Nel caso in cui le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 influiscano sull’ammontare del tributo definito sulla base dei dati relativi alle superfici aziendali imponibili indicati nella dichiarazione presentata al comune o ente gestore del servizio, la dichiarazione va ripresentata utilizzando la modulistica specifica dei singoli comuni/gestori di appartenenza (a norma del comma 685 dell’art. 1 della legge n. 147/2013).

La circolare conferma che per le altre superfici aziendali che producono rifiuti urbani, come ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, si continua a pagare la TARI sia per la quota fissa che variabile, quindi in formula piena. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (poiché il comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013, ma anche il comma 10 dell’art. 238 prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile).

Le utenze non domestiche possono scegliere di conferire tutti i rifiuti urbani al gestore del servizio pubblico oppure ad operatori privati. In quest’ultimo caso l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti consente di ottenere l’esenzione dall’obbligo di corrispondere la quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti. E’ opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili. Nel caso si opti per il conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta sarà in ogni caso possibile, sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, richiedere e ottenere la riduzione – e non l’esenzione – della quota variabile della tassa commisurata alla quantità di rifiuti avviati autonomamente al riciclo con operatori privati.

Come già sopra evidenziato, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha una durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza, ad oggi per le comunicazioni effettuate nel 2022, dall’anno successivo. Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Alla luce di quanto sopra e in attesa dell’aggiornamento dei regolamenti comunali, si suggerisce comunque anche alle attività industriali che risultino escluse dall’allegato L-quinquies (elenco attività che producono rifiuti urbani) di inviare al proprio Comune la comunicazione di scelta del conferimento dei propri rifiuti urbani (esempio provenienti da mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse), al servizio pubblico o al di fuori del servizio pubblico (vedi fac simile allegato da utilizzare se non sono stati predisposti moduli specifici dai comuni) e l’istanza di variazione della superficie imponibile, avendo cura di escludere dalla stessa non solo i locali dove si svolgono le lavorazioni ma anche i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente connessi con le attività di lavorazione industriale.

Allegati
Circolare Ministeriale allegato
Decreto Sostegni
Allegati L-quater e L-quinquies
Fac simile comunicazione

Scarica la circolare in pdf.