Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 cosiddetto Testo Unico Ambiente, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

Lo schema di decreto legislativo su richiamato contiene inoltre modifiche per quanto riguarda:

  • la disciplina inerente i rifiuti urbani e speciali (sono modificate le categorie di rifiuti speciali riportate alle lettere a) e c) dell’art. 184, c. 3, D.Lgs. 152/2006 come segue per cui sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini. Pertanto, quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini saranno rifiuti urbani);
  • i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati,
  • il nuovo Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell’ambito dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (il nuovo comma 17-bis dell’art. 208 introdotto dall’art. 4 dello schema di decreto in esame, prevede che l’autorizzazione unica necessaria per realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, dovrà essere comunicata a cura dell’amministrazione competente al suo rilascio al Recer (di cui all’art. 184-ter, c. 3-septies, TUA), interoperabile con il Catasto dei rifiuti (art. 189, TUA) e secondo gli standard concordati con ISPRA),
  • il riutilizzo degli imballaggi,
  • l’allegato D relativo alla classificazione dei rifiuti (il decreto in esame sostituisce l’allegato D della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo nuovamente, prima dell’elenco dei rifiuti e relativi capitoli, le definizioni di sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB e PCT, metalli di transizione ecc, annullando di fatto quanto previsto dal D.L. n. 77/2021).

Il testo dello Schema di decreto legislativo è stato notificato alla Commissione Europea.
Dalla data di notifica avvenuta il 27 settembre u.s., decorrono i tre mesi del periodo sospensivo entro i quali la Commissione Europea (CE), o altri Stati membri, possono esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo italiano. In questi tre mesi, lo Stato italiano non può dar ovviamente seguito al decreto. Decorso tale termine, se la CE non chiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.

Scarica il testo