La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 121, L. 234/2021) ha previsto la riduzione contributiva per i periodi di paga compresi tra gennaio 2022 e dicembre 2022.
L’INPS, con la circolare 22 marzo 2022 n. 43 (clicca qui), sottolinea che trattandosi di un intervento generalizzato, per la sua applicazione non sarà necessario attendere alcuna autorizzazione da parte della Commissione UE ed è pertanto immediatamente applicabile.
Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori mentre rimangono esclusi i lavoratori domestici.
La riduzione dello 0,80% si applica sull’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Quindi, nelle ipotesi in cui l’aliquota contributiva a carico del lavoratore, sia del 9,19%, al verificarsi della predetta condizione, essa sarà applicata nella misura del 8,39%
La verifica del limite di retribuzione va effettuata mese per mese e, qualora detto limite risulti superato, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. In altri termini, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a € 2.692 lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Per espressa previsione normativa, l’importo mensile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Ciò significa che nel mese di competenza di dicembre 2022 il datore di lavoro riconoscerà la riduzione dell’aliquota a carico del dipendente sia sulla retribuzione del mese (se inferiore o uguale a € 2.692), sia sulla tredicesima mensilità (se inferiore o uguale allo stesso limite).
Nel caso di corresponsione mensile in busta paga dei ratei di tredicesima, fermo restando il predetto limite riferito alla retribuzione ordinaria, la riduzione sarà applicabile ai ratei solo se questi risultino di importo non superiore a € 224 (2.692/12). La riduzione non si applica alla quattordicesima e/o ad altre mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima, se previste dalla contrattazione collettiva; ciò porta a considerare la presenza di due imponibili e altrettante aliquote contributive in busta paga, in relazione alle predette retribuzioni.