Fonte https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro

Resa disponibile dalla Regione del Veneto sul proprio l’aggiornamento n. 9 al 26 marzo u.s. della propria circolare recante “COVID-19 Indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” , con la quale fornisce indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione sono i seguenti:
▪ È stato inserito il sommario degli argomenti
▪ Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
▪ È stato integrato il paragrafo “Formazione” (pag. 6)
▪ È stato inserito il paragrafo “Verifiche e manutenzioni periodiche” (pag. 7)
▪ È stato integrato il paragrafo “Scenari operativi” (pag. 7)
▪ È stato modificato il paragrafo “Tutela del lavoratore fragile” (pag. 11)
Si riepilogano le principali novità rispetto alla versione precedente:

Formazione
Si ribadisce la possibilità, fino al termine dell’emergenza, di realizzare corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza (ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008) a distanza mediante collegamento telematico in videoconferenza che assicuri l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) e si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

“Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
Verifiche e manutenzioni periodiche
Si conferma la possibilità di posticipare al termine dell’emergenza sanitaria gli adempimenti e le manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (es. verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71 D.Lgs. n. 81/2008, impianti di messa a terra, mezzi di sollevamento, estintori ecc)

“Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 citato in premessa, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.
Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.”

Chiarimento su come gestire il caso di contatto indiretto
“Si precisa, infine, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.
In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale.”

Allegato Circolare Regione Veneto