Pubblicato il regolamento delegato 2020/1676 che modifica l’articolo 25 del regolamento CLP. A tale articolo è aggiunto uno specifico comma che disciplina l’etichettatura delle pitture personalizzate, definite come pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.

Il nuovo allegato VIII prevede infatti alcune facilitazioni per la trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose nel caso delle pitture miscelate presso il punto vendita, sollevando da alcuni oneri i responsabili della formulazione, che in linea teorica dovrebbero trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche.

Le modifiche all’articolo 25 prevedono che, nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata presenti in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell’articolo 45 siano inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione nella pittura personalizzata. Inoltre, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’UFI corrispondente.

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