Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 la Legge europea 2017, approvata con Legge 20 Novembre 2017, n. 117 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”.

Il provvedimento, in vigore dal 12 Dicembre 2017, contiene alcune modifiche in merito al regolamento CLP sulle sostanze e miscele pericolose.

In particolare l’art. 15 contiene delle “Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele”

Dopo l’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».

Si ricorda che il paragrafo 1 suddetto stabilisce l’obbligo di menzionare le classi o categorie di pericolo di tutte le sostanze classificate come pericolose in qualsiasi pubblicità; il paragrafo 2 stabilisce che ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa (o contenente una sostanza pericolosa), che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta, deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli indicati nell’etichetta stessa.