Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 114 del 04.05.2018 il regolamento 2018/675 della Commissoine del 2 maggio 2018 recante modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

Le modifiche riguardano:

  • la modifica del testo riportato in colonna 1 delle restrizioni n. 28, 29 e 30;
  • l’inserimento di alcune sostanze nelle appendici 2, 4 e 6 che fanno riferimento rispettivamente alle restrizioni n. 28, 29 e 30 dell’allegato citato (fra cui la Formaldeide).

Le voci 28-29-30 dell’All. XVII riguardano il divieto di immissione sul mercato e uso da parte dei consumatori (in generale: la messa a disposizione dei consumatori) delle sostanze, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o come componenti di miscele, elencate nelle appendici da 1 a 6 del medesimo Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) qualora compaiano in prodotti chimici in concentrazione superiore alla soglia di classificazione (generica o, se del caso, specifica).

Una sostanza elencata in una delle appendici citate può essere fornita al pubblico solo se presente nel prodotto in concentrazione inferiore alla soglia che determina la classificazione generale del prodotto. Le voci 28, 29 e 30 si riferiscono rispettivamente a sostanze Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la riproduzione di cat. 1A e 1B, corrispondenti pertanto alle indicazioni di pericolo H350, H340 e H360.

Sono previste anche delle deroghe all’applicazione delle restrizioni 28-29-30, con particolare riferimento alle sostanze contenute nei medicinali per uso umano e veterinario, nei cosmetici, in alcuni prodotti combustibili, nei colori per artisti oltre alle sostanze esplicitamente derogate elencate nell’appendice 11, colonna 1 dell’Allegato XVII.

Le modifiche apportate dal Reg (UE) 2018/675 sono applicabili a decorrere dal 01/12/2018 a eccezione della sostanza «formaldeide:.. %» per cui le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere già dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica stesso, cioè dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (24/05/2018).

La modifica si è resa necessaria al fine di allineare le voci delle restrizioni a quanto già previsto dal Reg. (UE) 2017/776, eliminando i riferimenti alla tabella 3.2 dell’All. VI del Reg. (UE) 1272/2008 CLP (elenco delle sostanze con classificazione armonizzata).

Il nuovo testo delle restrizioni sarà il seguente:
28
Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell’appendice 1 o nell’appendice 2.
29
Sostanze classificate come mutagene su cellule germinali di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell’appendice 3 o nell’appendice 4.
30
Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell’appendice 5 o nell’appendice 6.
La modifica in oggetto riguarda quindi la forma e non il contenuto della restrizione.

Segue l’elenco delle nuove sostanze inserite nelle appendici 1-6 riferite alle restrizioni 28-29-30:

  • Integrazione alla APPENDICE 2 (sostanze cancerogene Cat. 1B H350):
  • 2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato
  • carbonato di cadmio
  • idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio
  • nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio
  • formaldeide … %
  • antrachinone
  • metilen dimorfolina; N,N′-metilen-bis-morfolina [formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bismorfolina]; [MBM]
  • prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]
  • prodotti di reazione di paraformaldeide con 2- idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]
  • metilidrazina
  • Integrazione alla APPENDICE 4 (sostanze mutagene Cat. 1B H340):
  • carbonato di cadmio
  • idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio
  • nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio
  • Integrazione alla APPENDICE 6 (sostanze Tossiche per la riproduzione Cat. 1B H360):
  • 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan1-one
  • 2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato
  • ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1- il)butan-2-olo
    dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano
  • acido nonadecafluorodecanoico;
  • nonadecafluorodecanoato di ammonio;
  • nonadecafluorodecanoato di sodio
  • triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- clorofenossi)-3,3-dimetil-1- (1H-1,2,4-triazolo1-il)butan-2-olo; α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol1-etanolo
  • chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina
  • tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2- ilidenecianamide (2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide
  • carbetamide (ISO); (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato

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