Fonte www.regione.lombardia.it

Resa disponibile dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia il decreto regionale n. 10838 del 25.07.2018 contenente le “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (REACH)”.

Il presente documento ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle imprese uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Le linee guida sono rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.

Ai sensi dell’allegato I del REACH (par. 0.7) uno SE è l’insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l’esposizione delle persone e dell’ambiente.

Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l’uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall’articolo 37 par. 4 del REACH. Si sottolinea che il rispetto degli scenari di esposizione non esonera dall’ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi. Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati forniti, così come prescritto dall’articolo 34 del REACH.

Il documento fornisce indicazioni su quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza, sulla verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione e allegati alla SDS (scheda di sicurezza) di una sostanza, sul controllo delle sezioni di uno specifico scenario di esposizione (titolo dello scenario d’esposizione e titolo breve strutturato, condizioni operative e misure di gestione del rischio, informazioni sull’esposizione stimata, guida per gli utilizzatori a valle DU)

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