Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 27-5-2017 il Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014.

In decreto, in vigore dall’11 giugno 2017, disciplina la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al D.Lgs. n. 49/2014. La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.

Per i produttori gia’ iscritti al Registro la garanzia e’ prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l’ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimentoex art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 49/2014. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49)
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