Fonte www.ecocerved.it

A partire dal 20 gennaio 2020 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Si ricorda che nel 2019 erano state introdotte alcune modifiche: in particolare i produttori devono indicare le informazioni sulla quantità di apparecchiature immesse sul mercato con riferimento alle tipologie contenute nell’Allegato IV al D.lgs. n. 49/2014.

I sistemi collettivi devono indicare invece le quantità raccolta sulla base delle 6 categorie contenute nell’Allegato III al D.lgs. 49/2014.

Le scrivanie telematiche sono accessibili, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è necessario scegliere la voce di menù COMUNICAZIONE ANNUALE.

Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro: ulteriori apparecchiature dovranno essere inserite con una pratica di variazione.

La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2019 non ha immesso alcuna quantità.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2020

Si ricorda che l’articolo 29 del D.Lgs. 49/2014 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall’art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All’interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9.

Scarica Comunicazione AEE 2020-scheda di sintesi