L’ “open scope” è il termine con il quale viene definito l’allargamento del campo di applicazione (“aperto”) della normativa RAEE, che arriverà a ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato italiano (salvo qualche esclusione). L’open scope è previsto dal D.Lgs. 49/2014 di recepimento della Direttiva 2012/19 UE ed introduce a partire dal 15 agosto 2018, un  ampliamento della gamma di prodotti che a fine vita dovranno essere avviati al recupero in quanto RAEE.

Ci sarà un aumento delle apparecchiature soggette alla disciplina e quindi i produttori e importatori di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche entreranno per la prima volta nel sistema RAEE con i relativi obblighi e prescrizioni a cui prima non erano soggetti (iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di AEE, contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti elettronici RAEE secondo le modalità previste dalla Legge ecc).

Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso l’8 maggio 2018 sul proprio sito www.minambiente.it nella sezione Rifiuti e inquinamento » Comitato di vigilanza e controllo RAEE, pile e accumulatori una guida operativa contenente “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del D.lgs. 49/2014”.

Nelle linee guida ministeriali viene ribadito che “il 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale avvenimento è vissuto dagli operatori del settore – produttori, associazioni di categoria, consorzi – come uno spartiacque tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018. “

Il ministero chiarisce che in realtà “con la data del 15 agosto non viene minimamente modificata la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale. In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs. 49/2014.”

Nelle linee guida viene precisato che il cambiamento come consiste in questo, come riportato dalla Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017: “le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto.”

Il documento ministeriale prosegue precisando che “solo e soltanto perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.

La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.”

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