Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019 il DM 2 luglio 2019 recante “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

Il provvedimento, in vigore dal 13 luglio u.s., sostituisce l’allegato I del precedente DM 28.02.2014 e contiene indicazioni sia per le attività di nuova costruzione che per quelle esistenti in merito a distanze di sicurezza delle aree di insediamento anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all’area, resistenza al fuoco delle strutture, emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.

L’art.3 del citato decreto stabilisce che le attività in regola con gli adempimenti previsti dal precedente DM del 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento, il nuovo provvedimento non comporta adempimenti.

Nell’allegato I come modificato al punto 9 vengono fornite indicazioni per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza, che va installata espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al D.Lgs n. 81/2008, che indichi fra l’altro: i percorsi e le uscite di esodo; l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative; i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica; i punti di intercettazione del gas; i pulsanti manuali di allarme.
Anche l’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.

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